Condizioni Generali

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di pre- notazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator all'agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servi- zio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.


1) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio Nazionale che estero, è disciplinata fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.79 del 23 maggio 2011 (il «Codice del Turismo»)- dalla L.27/12/1977 nr. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Inter- nazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (art.32-51) e sue successive modificazioni.


2) REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’organizza- tore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur. l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.


3) DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procura- re a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizza- ti ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servi- zio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare sen- za remunerazione un pacchetto turistico.


4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 34 Cod. Tur. i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione da chiunque ed in qualunque modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori altra sporto o all’alloggio (omissis) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico”. Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art.35 e 36 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui al successivo articolo 19.


5) INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vet- tori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il con- traente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del no- me del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effetti- vi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – an- che su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica.
In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: - estremi del- l’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; - estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.)


6) PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua par- te e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur. prima dell’inizio del viaggio. Il pacchetto turistico acquistato dal turista conterrà esclusivamente i servizi indicati nell’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico; eventuali servizi diversi e/o ulteriori, quali i trasferimenti a e dal luogo di partenza e i servizi acquistati in loco dal cliente non so- no inclusi nel pacchetto e pertanto l’organizzatore non assume alcuna responsabilità in merito e non potrà in alcun modo essere considerato responsabile in relazione ai medesimi.


7) PAGAMENTI
PAGAMENTI 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e per- tanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà esse- re improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turisti- co richiesto. 2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 3. Il mancato paga- mento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista – e ferme le azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta,via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenu- to quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto.


8) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta del- la vacanza


9) RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
a) aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
b) modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
1. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica del prezzo. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizza- tore si intende accettata.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saran- no addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto 4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.
PENALI di CANCELLAZIONE
Stati Uniti – Canada - Caraibi
Dal giorno successivo alla prenotazione
fino a 30 gg ante partenza 10%
da 29 a 20 gg ante partenza 30%
da 19 a 10 gg ante partenza 50%
da 9 a 4 gg ante partenza 75%
da 3 a 0 gg ante partenza 100%
Alaska
Dal giorno successivo alla prenotazione
fino a 90 gg ante partenza nessuna penale
da 89 a 61 gg ante partenza 30%
da 60 a 0 gg ante partenza 100%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. N.B. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme potranno essere concordate di volta in volta alla firma del contratto.


10) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA
Le modifiche richieste dal turista a prenotazioni già accettate non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte.
In ogni caso qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l’addebito fisso di almeno €50,00 per persona a cui si aggiungono per le sole modifiche sot- to specificate le seguenti Percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica:
Per modifica della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o della data di partenza
_da 29 a 20 gg. 10%
_da 19 a 10 gg. 20%
_da 9 a 4 gg. 40%
_da 3 a 0 gg. 70%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
NOTA
1) la diminuzione del n. dei passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi
come “annullamento parziale” (vedi quindi art.7 Recesso)
2) per “destinazione” si intendono lo Stato ma la località di soggiorno, in quanto all’interno del Medesimo Stato sono spesso presenti diverse
3) in caso di più modifiche richieste contemporaneamente, viene applicata so-
lo la penale di più alto importo.
4) la variazione dei nominativi di tutti i passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come annullamento totale(vedi quindi art.7 Recesso).


11) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRI- MA DELLA PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
Qualsiasi modifica significativa da parte dell’organizzatore, del pacchetto o di un suo Elemento essenziale è sotto posta all’accettazione del turista ai sensi dell’art.41 Cod.Tur. In caso di mancata accettazione il turista potrà esercitare i diritti di cui all’art.7. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato Raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma Fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, non ché per quel- li diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art.7), l’organizzatore che annulla (ex art.33 lett. E del Cod. Cons.), restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agenzia intermediaria. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli im- porti di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.7, 4°comma qualora fosse e già da annullare.


12) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti del- la differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.


13) SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 12.1
Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le con- dizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del pre- sente articolo. Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore. 12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo: sostituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di cambio da- ta, richiesta modifica città di partenza, ecc.) e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad €50.00


14) OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indi- cate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il si- to www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio–politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi con- tengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nel- l’art.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 7. I turisti dovranno inoltre attenersi al- l’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.


15) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o di altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.


16) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da ca- so fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzato- re non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative al- la organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.


17) LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di pre- scrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabili- ti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite pre- fissato.


18) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.


19) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto turistico mediante tempestiva presentazione di reclamo, affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista dovrà sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.


20) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.


21) GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dal- l’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei ca- si di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto del- l’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno altresì essere anche indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Per i con- tratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016, continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016 devono essere presenta- te, a pena di decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia istituito presso la Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti del- la capienza del Fondo, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall’Amministrazione competente.


22) MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica Tecnitravel Srl, Corso Italia 8, 20122 Milano
2. Licenza Regione Lombardia - Decreto n 057948
3. Polizza assicurativa RC n.292476452 stipulata con Generali Assicurazioni S.p.A. in conformità con quanto previsto dagli articoli 44 e 45 Cod. Tur.
4. Il presente catalogo è valido per il periodo dal 01/04/2017 al 31/03/2018*. 5. I cambi di riferimento sono i seguenti: €/Dollaro USA=1,06.
ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del so- lo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplina- ti dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere consi- derato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei re- lativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle cita- te clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede, dati fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
Pubblicazione realizzata in conformità alla legge regionale 30 marzo 1988 n. 15 per quanto concerne i viaggi organizzati.